Autovelox non verificato? La multa può essere annullata

L’evoluzione del contenzioso stradale ha portato a innalzare il tasso di attenzione sulla legittimità delle sanzioni per eccesso di velocità accertate con strumenti elettronici. Tra questi l’autovelox è il protagonista assoluto della sorveglianza automatizzata delle infrazioni. L’efficacia giuridica di una multa basata su rilevazione elettronica non può però prescindere da un elemento imprescindibile: la taratura del dispositivo. Se manca, la multa può essere annullata per difetto di validità legale.
La posizione della Cassazione e il principio di affidabilità tecnicaLa Corte di cassazione, con la sentenza 113 del 2015, ha stabilito che ogni dispositivo autovelox deve essere sottoposto a verifica tecnica periodica affinché la rilevazione sia ritenuta affidabile e giuridicamente valida. Il principio che regge questa posizione è semplice: il cittadino può essere sanzionato solo se l’accertamento dell’infrazione è stato effettuato tramite strumenti scientificamente affidabili e regolarmente certificati. In caso contrario non si può pretendere l’applicazione automatica di una sanzione amministrativa.
Diverse sentenze di merito hanno confermato quanto previsto dalla Cassazione. Nei tribunali di Frosinone, Pavia, Savona e Napoli, i giudici hanno accolto i ricorsi presentati da automobilisti che avevano dimostrato l’assenza della taratura certificata o di verbali di verifica tecnica degli strumenti di rilevazione. In alcuni casi le amministrazioni sono state condannate al rimborso delle spese legali.
Un aspetto poco conosciuto riguarda i margini di tolleranza applicabili agli strumenti di rilevazione della velocità. La legge prevede una riduzione automatica di 5 km/h per velocità inferiori ai 100 km/h, oppure del 5% per quelle superiori. In pratica anche un dispositivo tarato deve applicare questa tolleranza nel calcolo della sanzione. Se il verbale non menziona il valore già scontato o non lo applica affatto, il cittadino ha diritto a contestare la multa per mancato rispetto dei criteri di legge.
Anche la posizione dell’autovelox influisce sulla validità della sanzione. La normativa impone che le postazioni siano preventivamente segnalate, visibili e autorizzate. Se l’autovelox è nascosto, non segnalato oppure installato in luoghi non previsti dal piano approvato dalla prefettura, la multa può essere annullata. Anche la mancata pubblicazione annuale dell’elenco delle postazioni fisse sul sito web dell’ente può costituire un vizio procedurale.
Il caso della sentenza di FrosinoneNel giugno 2025 ha fatto discutere una sentenza del Tribunale di Frosinone, che ha annullato una multa elevata da autovelox per la mancanza della prova della verifica di funzionalità. Il giudice ha stabilito che la sola taratura annuale non basta: serve anche la dimostrazione che lo strumento fosse funzionante e operativo nel momento esatto in cui ha rilevato l’infrazione. Il caso è stato considerato esemplare per ribadire il principio che non si può punire il cittadino se non si hanno prove tecniche incontestabili.
Le conseguenze sul piano costituzionaleIl principio sancito dalla Corte costituzionale ha rafforzato la tutela del contribuente. L’affidabilità dello strumento sanzionatorio è un elemento imprescindibile della legalità amministrativa. In altre parole uno Stato non può pretendere obbedienza se non è il primo a rispettare la trasparenza e la certezza del diritto.
Le amministrazioni comunali che fanno uso degli autovelox per finalità di sicurezza stradale sono talvolta accusate di farne un uso improprio a fini meramente sanzionatori o fiscali. La giurisprudenza impone un cambio di passo: non è più sufficiente installare un autovelox e inviare verbali. Occorre documentare ogni aspetto tecnico, dal montaggio alla verifica. In caso contrario la sanzione rischia di essere considerata illegittima per difetto di istruttoria.
La differenza tra approvazione, omologazione e taraturaNella pratica si confonde il concetto di approvazione del dispositivo con quello di omologazione, ma è la taratura periodica a determinare se lo strumento è idoneo al rilevamento di un illecito. Anche quando l’autovelox è stato omologato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, l’amministrazione è esonerata dal sottoporlo a verifica annuale, come previsto dal decreto ministeriale del 7 agosto 2017. L’assenza di una di queste verifiche, la taratura in particolare, rende la sanzione impugnabile davanti al giudice di pace o al prefetto.
Un’altra distinzione è tra la taratura annuale, che certifica la precisione dello strumento secondo gli standard del costruttore e delle norme UNI, e la verifica funzionale, che serve a constatare che il dispositivo sia operativo e installato. La seconda deve essere effettuata da chi utilizza l’apparecchio – in genere la polizia locale – e annotata in un registro o verbale. L’assenza di entrambe le verifiche, o anche solo di una, può bastare per far cadere la validità della multa.
Quando e come fare ricorsoNel momento in cui un cittadino riceve una multa per eccesso di velocità rilevato da un autovelox, il primo elemento da esaminare è il contenuto del verbale. Se non sono riportate la data della taratura, la prova della verifica di funzionalità, o almeno il riferimento al certificato tecnico del dispositivo, si configura un vulnus procedurale che può invalidare l’intero provvedimento. In questi casi l’onere della prova non spetta al cittadino, ma all’amministrazione che ha emesso la sanzione, la quale deve dimostrare in modo oggettivo e documentale il funzionamento dell’apparecchio nel momento dell’infrazione.
Se l’automobilista riceve una sanzione e hai il sospetto che l’autovelox non sia stato tarato correttamente, hai il diritto di presentare un ricorso entro 30 giorni al giudice di pace o entro 60 giorni al prefetto. Il tutto allegando alla richiesta tutti gli elementi disponibili: copia del verbale, istanza di accesso agli atti per ottenere la prova della taratura, eventuali precedenti giurisprudenziali.
La normativa in vigore garantisce il diritto di accesso agli atti amministrativi. Dopo aver ricevuto la multa il guidatore può inviare un’istanza formale al Comando di Polizia o all’ente gestore per ottenere copia del certificato di taratura, della verifica funzionale e di tutti gli atti tecnici relativi al dispositivo. Se entro 30 giorni l’amministrazione non risponde o nega l’accesso, si configura una violazione della legge 241 del 1990, e si può presentare un ulteriore ricorso per carenza di trasparenza.
Il ruolo del certificato di taratura, contenuti e scadenzeIl certificato di taratura deve essere rilasciato da un centro accreditato Accredia o, in alternativa, dal produttore del dispositivo se abilitato. Il documento deve contenere numero di serie, modello, data di controllo, margine di errore e firma del tecnico certificatore. La sua validità è di dodici mesi. Se la sanzione viene elevata dopo la scadenza del certificato, la procedura perde il presupposto tecnico su cui si fonda. Ecco quindi che nella procedura di ricorso, la richiesta di una copia del certificato è una delle mosse più efficaci.
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